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Cessione ecobonus tra condomini: le indicazioni delle Entrate

Risposta interpello 481 del 13/11/2019

 È possibile acquisire, unitamente agli altri comproprietari di un'unità abitativa facente parte di un condominio, il credito corrispondente alla detrazione spettante prevista per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici di un altro condomino? A porre questa domanda in merito alla cd. "cessione ecobonus" è l'interpello presentato all'Agenzia delle Entrate e a cui la stessa ha fornito chiarimenti nella Risposta 481 del 13 novembre 2019 allegata a questo articolo.

In generale, la Legge di bilancio 2019 ha previsto dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 la possibilità per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015, di optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70% o al 75% delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito.  La detrazione non può essere ceduta ad istituti di credito ed intermediari finanziari. 

In ordine ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, nella circolare n. 11/E del 2018 è stato chiarito, sulla base di un parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato, che per soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali

  • nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazionispettanti per i medesimi interventi condominiali
  • nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Come stabilito dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017

  • il condomino può cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, per la quota a lui imputabile
  • il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile.

L'utilizzo del termine cessionario della detrazione al singolare e la circostanza che la stessa non possa essere oggetto di frazionamento (ogni singolo condomino può infatti cedere solo l'intera detrazione) porta a ritenere che, all'atto della prima cessione, la detrazione debba essere ceduta ad un solo soggetto (cessionario).

Nel caso di specie, solo uno dei comproprietari dell'unità abitativa in condominio potrà ricevere sotto forma di credito d'imposta la detrazione spettante ad un altro condomino per le spese da questi sostenute per interventi di riqualificazione energetica. Il condomino (cessionario) una volta che il credito d'imposta è divenuto disponibile, potrà cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito ad altri soggetti privati, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

FONTE: AGENZIA DELLE ENTRATE

  • Bologna, .

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