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Collegato 2020: compensazione crediti possibile se mancano i modelli

Crediti compensabili secondo le ordinarie modalità a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta, se entro la fine del terzo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta, non è ancora possibile per il contribuente procedere alla materiale presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, per mancanza della relativa modulistica o delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Questa una delle proposte emendamentive al Collegato fiscale 2020 (DL 124/2019) in discussione alla Camera dei Deputati, all'art. 3, che ha introdotto una stretta alle compensazioni dei crediti fiscali. Ricordiamo infatti, che quest'ultimo, al fine di rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, ha disposto:

  • l’obbligo dipreventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5.000 euro (già prevista per i crediti IVA), ovvero la possibilità di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito, anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.
  • l’obbligo, per tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione, di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematicidell’Agenzia delle entrate, quindi anche per i soggetti non titolari di partita IVA.
  • per le ipotesi di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento a seguito delle attività di controllo sui crediti compensati, è introdotta una sanzione di 1.000 euro per ogni F24 scartato. La disposizione si applica alle deleghe presentate a partire dal mese di marzo 2020.

Nel primo anno di applicazione delle nuove disposizioni (il 2020), a differenza del 2019, i crediti d’imposta relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente, salvi i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, potranno essere utilizzati in compensazione solo dieci giorni dopo la presentazione della relativa dichiarazione e dunque a partire dal mese di maggio (e non quindi a partire dal 1° gennaio, come stabilito dalle norme vigenti).

Tali disposizioni, che si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno sollevato diversi dubbi, anche da parte del CNDCEC, basati sul fatto che, prima che il modello di dichiarazione dei redditi e le specifiche tecniche vengano rese disponibili da parte dell’Agenzia delle Entrate, possono passare diversi mesi, comportando uno slittamento delle compensazioni verso la fine dell’anno.

Per questo motivo la proposta emendamentiva presentata prevede che, nel caso in cui, entro la fine del terzo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta, non sia ancora possibile per il contribuente procedere alla materiale presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, per mancanza della relativa modulistica o delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, la disposizione di cui al periodo precedente non si applica e i crediti tornano ad essere utilizzabili secondo le ordinarie modalità a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta.

Inoltre per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA che, al fine di poter procedere alla compensazione dei crediti, presentano le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'Irap in anticipo rispetto al termine ultimo di presentazione, resta impregiudicata la possibilità di presentare entro il medesimo termine ultimo una dichiarazione sostitutiva di quella precedentemente inviata, qualora, successivamente alla prima presentazione, vengano rilasciati aggiornamenti o modifiche delle specifiche tecniche degli indici di affidabilità fiscale relativi all'attività economica esercitata dal contribuente.

In tale ultimo caso, l'eventuale adeguamento alle risultanze degli indici di affidabilità fiscale, da cui scaturisse un credito minore di quello evidenziato nella precedente dichiarazione e già utilizzato in compensazione, implica esclusivamente l'obbligo di versamento entro trenta giorni del maggior credito utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi legali, senza applicazione di sanzioni.

FONTE: CAMERA DEI DEPUTATI

  • Bologna, .

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