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Bonus nido 2019: domanda, cumulabilità, erogazione del contributo

La legge di bilancio 2019 ha confermato che il bonus è in vigore anche nel 2019   e le domande possono essere presentate dal 28 gennaio al 31 dicembre 2019 con una delle seguenti modalità:

  • sul sito www.inps.it attraverso i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino (cliccando sul banner Accedi al Servizio) (il cittadino potrà utilizzare, per l’autenticazione, anche il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
  •   telefonicamente con il Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • attraverso gli enti di Patronato

Nel momento in cui viene presentata l’istanza bisogna specificare quale forma di agevolazione si richiede e per quale anno e mese scolastico, nel caso degli asili nido.

DOMANDA PER BONUS ASILO 

Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido dovrà specificare:

  • se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare denominazione, codice fiscale della struttura, estremi del provvedimento autorizzativo.
  • le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2019, per le quali intende ottenere il beneficio. ATTENZIONE! per mesi ulteriori rispetto a quelli già indicati nella domanda sarà necessario presentare una nuova domanda, che sara sottoposta alla verifica della disponibilità dei fondi 

Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione che dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza oppure la documentazione da cui risulti l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

Le ricevute di pagamento delle rette successive dovranno essere allegate entro la fine di ciascun mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2020.  Per i soli frequentanti asili nido pubblici che emettano i bollettini di pagamento dell’ultimo trimestre oltre tale data, la documentazione di spesa potrà essere allegata i entro il 1° aprile dell’anno successivo.

La documentazione di avvenuto pagamento (ricevuta, fattura o attestazione del datore di lavoro per i nidi aziendali) dovrà sempre indicare:

  • la denominazione e la partita iva dell’asilo nido;
  • il codice fiscale del minore;
  • il mese di riferimento;
  • gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;
  • il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Nel caso in cui una delle suddette ricevute sia relativa al pagamento di più mesi di frequenza, il documento, anche cumulativo, dovrà essere allegato rispetto ogni mese a cui si riferisce.

ATTENZIONE – Da novembre 2018 è disponibile anche nuova funzionalità denominata "BONUS NIDO", all’interno dell’applicazione “INPS Mobile” p che consente di inviare le attestazioni di pagamento delle rette degli asili nido, per ottenere il rimborso, mediante dispositivo mobile/tablet, allegando una semplice fotografia dell’attestazione.

In ogni caso il rimborso avverrà solo dopo aver inviato la ricevuta di pagamento.

DOMANDA PER SUPPORTO DOMICILIARE 

In caso di richiesta del bonus per il supporto a bambini fino a tre anni che non possono frequentare l'asilo, come detto, va allegata alla domanda una dichiarazione del pediatra di base che attesta tale impossibilità per tutto l'anno di riferimento.

IMPORTO ED EROGAZIONE 

Il bonus asilo nido per i nati nel 2019 sarà di 1500 euro annui (o inferiore se la retta dell'asilo non raggiunge questo importo), quindi per un importo massimo mensile di 136,37 euro.

L’INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).

Vengono erogati anche eventuali arretrati tra il momento della richiesta e quello dell'erogazione ma sempre nel limite di 3 annualità totali. 

L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande.

CUMULABILITA' DEL BONUS

Il bonus asilo nido non è cumulabile:

  • con la detrazione prevista dall'art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.
  • con il cd "voucher baby sitting o bonus infanzia" (L.92- 2012, prorogato dalla L. 232 2016: 600 euro mensili per i mesi in cui si rinuncia al congedo parentale facoltativo) ma solo per le mensilità coincidenti. Significa che il bonus asilo nido è richiedibile per mesi non coperti dal bonus Infanzia (voucher baby sitting) 

E' sempre cumulabile, invece, con il bonus Mamma Domani (800 euro in un’unica soluzione alla mamma al compimento del 7 mese di gravidanza o al momento della nascita o adozione, senza limiti di reddito).

DECADENZA DAL DIRITTO AL BONUS ASILO NIDO E CAMBIO INTESTATARIO

L’erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo. In particolare se si verifica uno dei seguenti eventi:  

  • perdita della cittadinanza;
  • decesso del genitore richiedente;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi)

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza.

È però possibile il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, come l'altro genitore, se in possesso dei requisiti. Il cambio di intestatario va richiesto entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza.

CUMULABILITA’ CON IL WELFARE AZIENDALE

La compatibilità di questo bonus asilo nido con l’esenzione dal reddito imponibile di tali spese familiari segue regole particolari nel caso in cui il lavoratore riceva dal datore di lavoro benefits aziendali nell'ambito degli accordi contrattuali, per servizi di educazione e istruzione dei figli.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato (risposta ad Interpello n. 164 del 28.12.2018) infatti che l'esenzione dall'IRPEF  delle spese per l'asilo nido   se tali spese "non siano rimaste effettivamente a carico del contribuente"   come appunto nel caso in cui sia stato ricevuto dall'INPS il bonus asilo nido che già non concorre a formare il reddito imponibile .

In questo caso l’esenzione dal reddito di lavoro dipendente opera solo sulla differenza tra l'importo del rimborso erogato dal datore di lavoro e quello relativo al contributo percepito dall’INPS, che effettivamente resta a carico del lavoratore. 

La stessa interpretazione è valida qualora il rimborso delle spese per la frequenza dell'asilo nido sia corrisposto in sostituzione del premio di risultato.

FONTE: INPS

  • Bologna, .

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